Ordinanza n. 221/2000

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ORDINANZA N. 221

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 27 e il 16 luglio 1998 dal Pretore di Cagliari sui ricorsi proposti da Ndao Modou e da Ndiaye Massylla contro l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Cagliari, iscritte ai nn. 369 e 370 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

 Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1998 (R.O. n. 370 del 1999), il Pretore di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui «prevede solo la possibilità di opporre ricorso all’autorità giudiziaria avverso il provvedimento di sequestro [...] e non avverso il processo verbale di sequestro»;

 che il rimettente rileva come la norma denunciata crei una disparità di trattamento, escludendo «la possibilità di adire, a scelta del ricorrente, l’autorità giudiziaria o l’autorità amministrativa, prevista invece per i processi verbali di violazione a norme del codice della strada [...] in danno di coloro che subiscono i processi verbali di sequestro, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 255 e n. 311 del 1994 e n. 31 del 1996»;

 che, con altra ordinanza emessa il 27 luglio del 1998 (R.O. n. 369 del 1999), lo stesso Pretore di Cagliari solleva altra analoga questione di legittimità costituzionale della medesima norma, in riferimento agli stessi parametri;

 che il rimettente ribadisce come la norma determini una «disparità di trattamento a vantaggio dei destinatari di processo verbale di violazione a norme del codice della strada, i quali possono invece impugnare il processo verbale divenuto titolo esecutivo e, alla luce dell’interpretazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 311 e n. 255 del 1994 e n. 31 del 1996, direttamente il processo verbale prima che il medesimo diventi titolo esecutivo per scadenza dei termini per adire l’autorità amministrativa»;

 che, nel giudizio promosso con R.O. n. 370 del 1999, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza della sollevata questione.

 Considerato che l’identità della norma sottoposta a scrutinio e la connessione dei profili censurati in riferimento ai medesimi parametri impongono la riunione dei giudizi, che vanno pertanto congiuntamente decisi;

 che, in entrambe le ordinanze di rimessione, il giudice a quo tralascia completamente di enunciare quali siano i termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, ed in particolare non specifica in alcun modo le essenziali circostanze di fatto e l’esatta natura dei provvedimenti sanzionatori opposti;

 che la mancata indicazione di detti elementi e, insieme, l’omessa esplicazione delle ragioni della rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale precludono a questa Corte ogni possibilità di valutazione inerente al predetto profilo preliminare;

 che, pertanto, le sollevate questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 riuniti i giudizi,

 dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - dal Pretore di Cagliari, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.